Che significa e cos'è la C.I.T.E.S?
E' la sigla della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, nata dall'esigenza dei nostri tempi a controllare il commercio internazionale di animali o di piante per i quali il loro sfruttamento ha portato, insieme alla distruzione del loro habitat, all'estinzione di numerose specie.La CITES, è compresa nelle attività dell' UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente), è entrata in vigore tra il 1975-1980 con attualmente 175 Stati che la applicano.(...)
(...)
Ogni paese membro possiede una sua Autorità di Gestione che controlla che si applichino le leggi.
Per l'Italia l'attuazione è affidata a diversi Ministeri:
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: è l’Autorità di Gestione Italiana.
- Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale Divisione III-CITES.
- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali tramite il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato.
L'Europa rappresenta uno dei più importanti mercati del mondo, per questa ragione tutti i stati comunitari applicano i regolamenti uniformemente su tutto il territorio Europeo.
La CITES rappresenta uno dei più importanti strumenti normativi internazionali per rendere sostenibile il commercio garantendo la conservazione della biodiversità del nostro pianeta scongiurando l'estinzione, già svantaggiata per gli effetti negativi derivanti dalle molteplici attività umane sugli ambienti naturali, aggravata ancora di più dai cambiamenti climatici.
Il sistema dei controlli si basa sulla situazione biologica delle specie animali e vegetali, che può risultare di tre diverse categorie:
Camoscio d'Abruzzo |
Lontra comune |
Foca monaca |
Appendice III: specie protette da singoli Stati, per regolamentare le esportazioni dai loro territori.
L'Unione Europea accolse la Convenzione emanando i Regolamenti 338/97 e 865/06 e 100/08, che a loro volta rispondono in maniera più restrittiva quanto stabilito dalla Convenzione, suddividendo a loro volta le specie da proteggere negli Allegati A, B, C, D.
- Allegato A: comprende le specie nella Appendice I e alcune altre specie dell'Appendice II inserite secondo diversi criteri: rarità, pressione commerciale di utilizzo, somiglianza con specie dell'Appendice I, presenza allo stato selvatico sul territorio comunitario;
- Allegato B: comprende le specie nell'Appendice II della Cites (salvo quelle incluse nell'Allegato A), altre specie inserite secondo diversi criteri, quali volume di scambio internazionale che potrebbe essere incompatibile con la sopravvivenza della specie o di alcune popolazioni, o le specie che l'introduzione di esemplari vivi nell'ambiente naturale della Comunità possa costituire un pericolo ecologico per le analoghe specie indigene;
- Allegato C: comprende le specie della Appendice III della Cites e specie della Appendice II per le quali è stata avanzata una riserva;
- Allegato D: comprende alcune specie di cui l'importanza del volume di importazioni comunitarie giustifica un controllo e specie della Appendice III per le quali è stata avanzata una riserva. La creazione di tale allegato D è di estrema importanza perchè elencando specie non-Cites per le quali devono essere controllati i livelli di importazione.
Ogni Stato aderente alla CITES utilizza un formula per i permessi e i certificati richiesti dalla Convenzione riportando obbligatoriamente, per questo un CITES valido vede avere i sottoscritti dati:
- l'Autorità di gestione dello Stato interessato.
- la data di rilascio e di validità.
- un numero progressivo dei documento.
- la denominazione scientifica e comune della specie animale o vegetale.
- la descrizione esatta della merce (esemplare vivo, trofeo, pelle, borsa, ecc.),
- l'indicazione dei Paese di origine e provenienza.
- timbro e firma dell'Autorità di rilascio.
La legge 150/92 configura l'inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza con l'arresto o l'ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari o dei prodotti. L'art.8 affida al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza sull'applicazione della normativa che viene effettuata dai Nuclei Operativi istituiti presso le dogane abilitate ed i Servizi CITES Territoriali.
(informazioni prese dal sito del Corpo Forestale)
grazie Michele Ioachim
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